Proposta di legge sullo smart working | L’emendamento di South Working con LabLaw

Pubblicato
il 7 Aprile 2022

6 aprile 2022 – L’associazione di promozione sociale “South Working – Lavorare dal Sud®” e lo Studio Legale LabLaw presentano una proposta di emendamento al testo di legge unificato sullo smart working approvato in Commissione Lavoro presso la Camera dei deputati, in vista della discussione parlamentare per l’approvazione della nuova legge chiamata a regolamentare la materia dopo la significativa esperienza in periodo di pandemia.

Si tratta di una proposta trasversale che vuole mettere in chiaro il definitivo superamento del concetto di lavoro agile inteso come lavoro da remoto, con il fine di valorizzare lo smart working quale modello di lavoro attorno al quale le aziende possono costruire nuove strutture organizzative, andando incontro alle persone, sviluppando una nuova cultura digitale sfidante ed inclusiva, in cui i limiti territoriali non siano più percepiti come tali a vantaggio dell’intero mercato del lavoro.

In questo modo sarà possibile consentire, a chi lo desidera, di continuare a lavorare in modo agile anche per lunghi periodi dai territori di preferenza, valorizzando il Sud e le aree interne del Paese, con un miglioramento quali quantitativo dell’intera forza lavoro nazionale che potrà essere così trattenuta con l’offerta concreta di un futuro professionale adeguato, riducendo flussi migratori che impoveriscono molte aree dell’Italia.

Le proposte di modifica si concentrano su un modello di lavoro agile per obiettivi, ben diverso dal telelavoro, sulla centralità del ruolo della contrattazione collettiva e sulla necessità di dotare tutti i territori di infrastrutture adatte al lavoro, nella forma di spazi di coworking, utili per consentire confronti e aggregazioni in grado di elevare culturalmente qualunque area del nostro paese.

“La nostra proposta è ispirata a una visione volta a garantire la coesione territoriale e contribuire a ridurre gli enormi divari tra regioni e tra grandi città e aree interne del Paese, tra grandi distretti urbani e aree marginali – spiega Elena Militello, fondatrice e presidente dell’associazione South Working®, che da due anni si occupa di sensibilizzazione sul e studio del fenomeno – “Nel Focus sul South Working del Rapporto SVIMEZ 2020 si stimano circa 58.000 lavoratori e lavoratrici potenzialmente interessate al South Working nel lungo periodo, mentre una recente ricerca dell’Associazione Italiana Direttori del Personale ha fatto emergere un’apertura al South Working nel 15% delle aziende intervistate. Si tratta di una modalità di lavoro già ampiamente adottata in via sperimentale dai lavoratori e dalle lavoratrici, spesso coloro i quali erano stati “migranti intellettuali”, lasciando le proprie reti sociali e familiari per cercare migliori opportunità di studio e di lavoro lontani dai propri territori di origine. I South Worker meritano un riconoscimento normativo a livello centrale per superare le resistenze anti-moderne e garantire un approccio di reciproco vantaggio (win-win) tra tutti i portatori di interesse, basato sulla volontarietà per i lavoratori, sull’aumento di produttività per i datori di lavoro e sul recupero dei legami di comunità per i territori interessati ad attrarre capitale umano”.

In particolare, – aggiunge Militello – l’esperienza acquisita in questi due anni di telelavoro emergenziale da casa, spesso isolati e con doppio o triplo carico di lavoro, specie per le lavoratrici donne con figli e/o genitori a carico, ci spinge a riflettere sulla possibilità di incentivare la diffusione di spazi di lavoro condiviso (coworking) su tutti i territori, permettendo ai Comuni delle aree marginali di dotarsi di questo servizio. Questi spazi sono pensati come “presidi di comunità”, ossia luoghi in cui evitare l’isolamento della propria casa e consentire una florida relazione tra i South Worker e le comunità locali, troppo spesso rimaste indietro per uno spopolamento emorragico ma non più inevitabile, dotando questi luoghi di infrastrutture di comunità, oltre che di trasporto e di connettività. Per questo motivo, i fondi per i Comuni, nella misura di 10 milioni per l’anno in corso, verrebbero stanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione”.

Le modifiche proposte sono finalizzate a centrare gli obiettivi cui deve tendere lo smart working nei moderni contesti economici sperimentati dopo la pandemia” – spiega Alessandro Paone, avvocato giuslavorista ed equity partner di LabLaw Studio Legale, realtà da sempre in prima linea nella materia e nelle sperimentazioni normative in diritto del lavoro – “ci siamo concentrati su tre direttrici: la centralità della contrattazione collettiva, quale strumentazione abilitatrice dello smart working a livello generale; la reintroduzione del concetto giuridico di lavoro per obiettivi, poiché altrimenti rischiamo un ritorno al passato favorendo la creazione di lavori a distanza di basso valore aggiunto, quando invece l’esperienza digitale recente ci ha dimostrato che anche a distanza è possibile svolgere attività di elevato contenuto, addirittura arricchendo il bagaglio professionale dele persone in un processo di crescita verticale; da ultimo, favorire l’occupazione in qualunque territorio mediante il lavoro agile: è una leva di coesione territoriale straordinaria, in questo modo è veramente possibile migliorare la struttura quali-quantitativa de nostro mercato del lavoro. Intere aree del paese, oggi impoverite da anni di grandi migrazioni altrove, nelle città dove ci sono industrie e commerci più strutturati in grado di garantire un futuro a partire da un reddito stabile, potranno trattenere o alimentarsi di persone che percepiranno redditi provenienti da qualunque parte dell’Italia e del mondo. Una rivoluzione economica a km 0, che garantisce futuro dove oggi si è costretti a cercarlo altrove”. In conclusione, per Paone: “Vogliamo soprattutto che dalle nostre proposte di modifica emerga forte la necessità di un cambio di approccio culturale verso il lavoro agile, che è espressione di una cultura del lavoro digitale che va recepita da tutti gli attori del sistema perché noi si resti competitivi in un paese che perde sempre più il passo con altre nazioni poste in un ruolo di concorrenza economica. Ce lo chiedono le generazioni di giovani, cui dobbiamo garantire un futuro e di cui siamo oggi chiamati ad intercettare con efficacia le necessità, sogni ed aspirazioni per trattenerli nel nostro paese”.


Testo della proposta:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ELABORATA DA:

SOUTH WORKING – Lavorare al Sud, Dott.ssa Elena MILITELLO e Dott. Mario MIRABILE

LABLAW STUDIO LEGALE – Avv. Alessandro PAONE

In relazione al testo: “Disposizioni in materia di lavoro agile (Testo unificato delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo)”

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE (All. 8 al BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI – Lavoro pubblico e privato (XI), Seduta del 16 marzo 2022)

  1. Dopo l’art. X è inserito il seguente:

“Art. X-bis

(Misure a favore dei Comuni per incentivare il lavoro agile nel Sud e nelle Aree Interne)

  1. Al fine di favorire la coesione territoriale e la ripresa nei Comuni del mezzogiorno e nelle Aree Interne, come individuate dalla SNAI, nonché una ampia distribuzione dei lavoratori in lavoro agile su tutto il territorio nazionale, i Comuni destinano porzioni del proprio patrimonio immobiliare a spazi di lavoro condiviso da mettere a disposizione delle comunità locali e dei lavoratori agili.
  1. Con decreto del Ministro del Sud e della Coesione, di concerto con il  Ministro del Lavoro, da adottarsi entra sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, di cui al comma 1, per la predisposizione dei locali che assicurano  il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, la stabilità della connessione alle reti nonché la  presenza di spazi collettivi e individuali. 
  1. Per la realizzazione degli spazi di cui al comma 1 è stanziato, per l’anno 2022, l’importo di dieci milioni di euro a valere sul  Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

2. All’art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 1 (con riferimento all’art. 18, co. 1, l. 81/2017), nella parte in cui si statuisce “(…) con forme di organizzazione per fasi e cicli e con l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto”, è sostituito dalla seguente formulazione: “(…) di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli di luogo, nel rispetto  dell’orario stabilito fra le parti entro il periodo di durata massima consentita dalla legge o dalla contrattazione collettiva, e con l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche da remoto”.
  1. il comma 1 (con riferimento all’art. 18, co. 2, l. 81/2017), nella parte in cui si statuisce che  “Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (…)” è sostituito dalla seguente formulazione “Ai fini dell’accesso al lavoro agile da parte di datori di lavoro e lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (…)”;
  1. nel comma 1 (con riferimento all’art. 18, co. 2, lett. a, l. 81/2017), dopo la parte in cui si statuisce che “nell’ambito di una riorganizzazione del metodo di lavoro interno all’azienda”, è aggiunto il seguente inciso: “in coerenza e sintonia con le esigenze dell’organizzazione adottata dall’impresa”;
  1. il comma 1 (con riferimento all’art. 18, co. 2, lett. e, l. 81/2017), nella parte in cui si statuisce che  “il diritto alla disconnessione (…)” è sostituito dalla seguente formulazione: “le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto alla disconnessione (…)”;
  1. il comma 1 (con riferimento all’art. 18, co. 2, l. 81/2017), dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

“f) eventuali regole da rispettare, nell’interesse della sicurezza e della riservatezza delle informazioni trattate, per esercitare il diritto a lavorare da spazi diversi dalla propria abitazione;

g) la disciplina dell’orario di lavoro entro cui svolgere la prestazione e comunque dell’orario massimo consentito su base giornaliera, settimanale o mensile;


h) promuovere stabilmente lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche in territori diversi da quelli ove ha sede l’impresa, favorendo la mobilità interterritoriale Nord-Centro-Sud ai fini del generale miglioramento delle condizioni quali-quantitative del mercato del lavoro nazionale, il tutto anche al fine di favorire la coesione territoriale e della percezione di incentivi statali”.

3.  All’art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. nel comma 1 (con riferimento all’art. 19, co. 2, l. 81/2017), le parole “c) il monte ore di almeno il 30 per cento da dedicare a ciascuna attività in modalità agile, in quanto compatibile” sono sostituite da: “c) l’informativa in materia di trattamento dei dati, anche ai sensi dell’art. 4, L. 300 del 1970;”
  2. nel comma 1 (con riferimento all’art. 19, co. 2, lett. d, l. 81/2017), dopo le parole “le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori in modalità agile” è inserito il seguente inciso: “La reperibilità ai sensi del presente contratto non costituisce fonte di indennità economica se non diversamente pattuito dalla contrattazione collettiva o individuale”;
  1. nel comma 1 (con riferimento all’art. 19, co. 2, lett. f, l. 81/2017), prima delle parole “le misure tecniche e organizzative necessarie” è inserito il seguente  inciso: “in coerenza con l’art. 18, co. 2, e con l’art. 24 bis della presente legge (…)”
  1. nel comma 1 (con riferimento all’art. 19, co. 6, l. 81/2017), le parole “La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di emendamento presentata ha carattere trasversale e vuole mettere in chiaro il definitivo superamento del concetto di lavoro agile inteso come lavoro da remoto, con il fine di valorizzare lo smart working quale modello di lavoro attorno al quale le aziende possono costruire nuove strutture organizzative, andando incontro alle persone, sviluppando una nuova cultura digitale sfidante ed inclusiva, in cui i limiti territoriali non siano più percepiti come tali a vantaggio dell’intero mercato del lavoro.

In questo modo sarà possibile consentire, a chi lo desidera, di continuare a lavorare in modo agile anche per lunghi periodi dai territori di preferenza, valorizzando il Sud e le aree interne del Paese, con un miglioramento quali quantitativo dell’intera forza lavoro nazionale che potrà essere così trattenuta con l’offerta concreta di un futuro professionale adeguato, riducendo flussi migratori che impoveriscono molte aree dell’Italia.

Le proposte di modifica si concentrano su un modello di lavoro agile per obiettivi, ben diverso dal telelavoro, sulla centralità del ruolo della contrattazione collettiva e sulla necessità di dotare tutti i territori di infrastrutture adatte al lavoro, nella forma di spazi di coworking, utili per consentire confronti e aggregazioni in grado di elevare culturalmente qualunque area del nostro Paese.

Per quanto concerne il comma 1 dell’emendamento, relativo all’introduzione di un apposito articolo rubricato “Misure a favore dei Comuni per incentivare il lavoro agile nel Sud e nelle Aree Interne”, la proposta è ispirata a una visione volta a garantire la coesione territoriale e contribuire a ridurre gli enormi divari tra regioni e tra grandi città e aree interne del Paese, tra grandi distretti urbani e aree marginali. Nel Focus sul South Working del Rapporto SVIMEZ 2020 si stimano circa 58.000 lavoratori e lavoratrici potenzialmente interessate al South Working nel lungo periodo (pag. 215), mentre una recente ricerca dell’Associazione Italiana Direttori del Personale ha fatto emergere un’apertura al South Working nel 15% delle aziende intervistate. Si tratta di una modalità di lavoro già ampiamente adottata in via sperimentale dai lavoratori e dalle lavoratrici, spesso coloro i quali erano stati “migranti intellettuali”, lasciando le proprie reti sociali e familiari per cercare migliori opportunità di studio e di lavoro lontani dai propri territori di origine. I South Worker meritano un riconoscimento normativo a livello centrale per superare le resistenze anti-moderne e garantire un approccio di reciproco vantaggio tra tutti i portatori di interesse, basato sulla volontarietà per i lavoratori, sull’aumento di produttività per i datori di lavoro e sul recupero dei legami di comunità per i territori interessati ad attrarre capitale umano In particolare, l’esperienza acquisita in questi due anni di telelavoro emergenziale da casa, spesso isolati e con doppio o triplo carico di lavoro, specie per le lavoratrici donne con figli e/o genitori a carico, ci spinge a riflettere sulla possibilità di incentivare la diffusione di spazi di lavoro condiviso (coworking) su tutti i territori, permettendo ai Comuni delle aree marginali di dotarsi di questo servizio. Questi spazi sono pensati come “presidi di comunità”, ossia luoghi in cui evitare l’isolamento della propria casa e consentire una florida relazione tra i South Worker e le comunità locali, troppo spesso rimaste indietro per uno spopolamento emorragico ma non più inevitabile, dotando questi luoghi di infrastrutture di comunità, oltre che di trasporto e di connettività. Per questo motivo, i fondi per i Comuni, nella misura di 10 milioni per l’anno in corso, verrebbero stanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

In relazione all’art. 18, co. 1, l. 81/2017, viene reinserita, come nella formulazione di legge attualmente vigente la definizione di lavoro agile come lavoro per fasi, cicli e obiettivi. Infatti, il superamento del tema “obiettivi” nell’attuale testo unificato ha un valore giuridico negativo sull’intero impianto. Il lavoro agile rappresenta, nell’esperienza pandemica e post-pandemica, una modalità di lavoro nuova e diversa, che favorisce l’autonomia professionale e la crescita in termini quali-quantitativi. L’eliminazione del concetto di “obiettivi” porta con sé un impoverimento della fattispecie, che rischia di diventare non una leva di sviluppo ma di creazione di lavori a basso valore aggiunto, dannosi per l’intero ecosistema. Così il lavoro agile perderebbe la sua vocazione per trasformarsi in un telelavoro moderno, ma povero e scarsamente edificante. Per questo devono ribadirsi gli archetipi della sua libertà come la presenza di obiettivi, l’assenza di vincoli di territorio e di orario.

Con riferimento all’art. 18, co. 2, l. 81/2017,  si segnala come l’attuale formula di riserva denota una deriva assistenzialistica che lo strumento non dovrebbe avere nella sua connotazione organizzativa pura. Se tuttavia il punto vuole essere mantenuto, occorre equilibrarlo con le esigenze organizzative a tutela dell’impresa ma anche dei lavoratori, i quali per il semplice diritto statale potrebbero, nell’esperienza pratica, risultare danneggiati in quanto tenuti fuori dalle aree organizzative soggette a maggior sviluppo. La modernità è qualcosa che va gestita in modo organico e armonico nell’impianto della legge.

In relazione al comma 2, lett. B) dell’emendamento, in questo modo si esplicita in maniera più coerente e limpida la necessità che sia la contrattazione collettiva a legittimare il ricorso al lavoro agile, quale strumento di garanzia e pluralismo dal basso. Il riferimento deve essere “ai contratti collettivi” e non “al contratto”, in coerenza con l’assetto del sistema di diritto intersindacale vigente ai sensi dell’art. 39 Cost.

In relazione al comma 2, lett. D) dell’emendamento, a contrattazione deve regolamentare aspetti pratici, la qualificazione del diritto è già operata dalla legge nel nuovo art. 24 bis. E questa regola è anche la più utile per dare efficacia alla previsione, perché è la contrattazione che, in quanto più vicina al basso, può stabilire quale sia il metodo più efficace settore per settore. 

Per quanto concerne l’art. 2, lett. E) dell’emendamento, in relazione all’introduzione della lett. f) dell’art. 19, la libertà di scelta del luogo di lavoro è fondamentale nell’assetto del lavoro agile come sperimentato a livello mondiale. Va tenuta una linea di coerenza con le esigenze dell’impresa come regolamentate dalla contrattazione. In relazione alla successiva lett. g), l’orario di lavoro va coordinato con quello stabilito nei contratti nazionali per la prestazione in presenza. In questo senso solo la contrattazione collettiva deve gestire tale aspetto. Infine, in relazione alla novella della lett. h, la norma punta a promuovere il lavoro agile quale leva per lo sviluppo quali-quantitativo del lavoro in Italia, mediante l’incentivazione ad assumere risorse anche in territori diversi da quelli ove ha sede l’impresa, entro contesti professionali sempre più digitali, interconnessi e assorbenti, per un generale miglioramento delle condizioni del nostro mercato del lavoro, in questo modo in grado di offrire possibilità occupazionali anche nelle aree ove oggi la carenza di imprese fisiche rende impossibili tali sbocchi.

In relazione al comma 3, lett. A), si sopprime l’attuale lett. c) in quanto questa previsione rischia di rappresentare un intervento statale troppo invadente, nell’ambito di attività il cui svolgimento materiale da remoto o in presenza rientrano nel perimetro di competenza esclusiva dell’impresa ai sensi dell’art. 41 Cost. Al contempo si introduce il riferimento al trattamento dei dati personali, in coerenza con le regole ordinarie e onde evitare fraintendimenti.

Relativamente al comma 3, lett. B), deve essere chiaro che la reperibilità non dà diritto alla percezione di indennità, salvo che essa non sia richiesta in modo espresso per la tipologia di apporto di lavoro. 

La successiva lettera C) rappresenta un mero inciso di riallineamento nel testo della norma.

Infine, la lettera D) del comma 3 dell’emendamento è soppressa in quanto tale previsione è tecnicamente errata: le procedure richiamate sono quelle afferenti la contrattazione nazionale di categoria, o quella aziendale.In entrambii casi, l’esistenza della contratazione, essendo il presupposto dell’attivazione del lavoro agile, è di per sé una condotta antisindacale qualora un datore di lavoro procedesse alla implementazione del lavoro agile.

Dalle proposte di modifica illustrate sopra, emerge la necessità di un cambio di approccio culturale verso il lavoro agile, che è espressione di una cultura del lavoro digitale che va recepita da tutti gli attori del sistema perché si resti competitivi in un Paese che perde sempre più il passo con gli altri Stati posti in un ruolo di concorrenza economica, al fine di garantire contemporaneamente i valori costituzionalmente protetti della coesione territoriale e dell’equità intergenerazionale.