1. Come funzionerà l’accordo individuale post-emergenziale tra azienda e lavoratore rispetto allo smart working?
Fatte salve eventuali ulteriori proroghe, a partire dal 1° gennaio 2023 siamo tornati alla normalità anche per quanto riguarda lo smart working. Sarà dunque necessario sottoscrivere un accordo individuale con il proprio datore di lavoro per svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo integra il contratto di lavoro subordinato dei dipendenti, disciplinando l’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. Le parti potranno concordare sia l’integrale esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile (e.g., 5 giorni a settimana) che una prestazione lavorativa “mista”, da svolgersi per alcuni giorni presso i locali aziendali e per i restanti giorni all’esterno. In ogni caso, l’accordo individuale di smart working può prevedere il rientro in sede dei dipendenti nel caso di particolari esigenze aziendali o qualora si verifichi un malfunzionamento degli strumenti tecnologici necessari per svolgere l’attività lavorativa. Sotto un diverso punto di vista, è importante che l’accordo delimiti i luoghi in cui è possibile lavorare in modalità agile esplicitando anche eventuali esclusioni. Ad esempio, dovrebbe essere vietato lavorare nei luoghi troppo affollati che non sono in grado di garantire la riservatezza dei dati aziendali o la sicurezza degli smart worker. Per quanto riguarda la durata, è possibile stipulare l’accordo di lavoro agile sia a termine che a tempo indeterminato. In questo ultimo caso, entrambe le parti avranno diritto di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno 30 giorni che diventano 90 giorni per i dipendenti disabili. In caso di recesso, quindi, il lavoratore agile dovrà tornare a lavorare nella sede assegnata dal datore di lavoro. In presenza di un giustificato motivo, come ad esempio una grave violazione dell’accordo individuale, è possibile recedere dall’accordo di lavoro agile anche senza preavviso. Con riferimento al contenuto, l’accordo deve disciplinare almeno i seguenti aspetti:
(i) l’utilizzo degli strumenti necessari per svolgere la prestazione lavorativa,
(ii) l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro,
(iii) le fasce di disponibilità e i tempi di riposo dei dipendenti,
(iv) le misure adottate dal datore di lavoro per assicurare il diritto alla disconnessione degli smart worker,
(v) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile,
(vi) le modalità di esercizio dei diritti sindacali e
(vii) le forme di controllo della prestazione lavorativa, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
La contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere dei contenuti aggiuntivi – tra cui – dei benefit per i lavoratori agili e la priorità riservata ad alcune categorie di dipendenti (e.g., i genitori) per richiedere la sottoscrizione di un accordo di smart working.
Avv. Alessio Amorelli – Studio Legale Laward Avvocati Associati