5. Posso rifiutare strumenti di monitoraggio della prestazione e della presenza di fronte allo schermo durante il lavoro agile?
L’accordo individuale di smart working deve disciplinare le modalità con cui il datore di lavoro può esercitare il suo potere di controllo sulla prestazione resa dal dipendente all’esterno dei locali aziendali. Tale controllo da remoto deve comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori. In estrema sintesi, la legge prevede che gli strumenti idonei a controllare a distanza l’attività dei lavoratori possono essere installati soltanto se ricorrono specifiche esigenze e previo accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Tale regola non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Tra gli strumenti necessari per lavorare alcune sentenze riconducono anche le chat aziendali. In ogni caso le informazioni raccolte tramite l’attività di monitoraggio possono essere utilizzate dal datore di lavoro soltanto se ha consegnato al lavoratore un’adeguata informativa privacy. Se l’azienda opera in conformità alle previsioni di legge, lo smart worker non può rifiutare il monitoraggio della prestazione lavorativa. D’altra parte, se il controllo avviene in violazione delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori e/o del GDPR, il dipendente può far valere i suoi diritti e contestare l’utilizzo degli strumenti di monitoraggio. Per quanto riguarda la rilevazione della presenza di fronte allo schermo, è bene rilevare che il lavoro agile è definito dalla legge come una modalità di prestazione lavorativa per fasi, cicli e obiettivi, da svolgersi senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro, attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici. Lo smart worker non è dunque tenuto ad assicurare la sua presenza continuativa davanti allo schermo. In particolare, il lavoro in modalità agile può essere svolto con ampia flessibilità, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro previsti dalla legge. Lo smart worker è pertanto libero di organizzare la prestazione lavorativa, nei limiti derivanti dalle scadenze assegnate dal suo responsabile gerarchico o, in generale, dal datore di lavoro. L’accordo individuale di smart working può definire delle fasce orarie nelle quali il dipendente è tenuto a svolgere la sua attività lavorativa o comunque ad essere reperibile. Questo, tuttavia, non significa che il datore di lavoro può controllare da remoto la presenza fisica e continuativa del dipendente di fronte allo schermo del computer e non può sanzionare arbitrariamente lo smart worker che si assenta temporaneamente dalla sua postazione di lavoro.
Avv. Alessio Amorelli – Studio Legale Laward Avvocati Associati