2. Ci sono differenze tra l’attuale disciplina del lavoro agile nel settore privato e nel settore pubblico?
La disciplina prevista per il lavoro agile nel settore privato si applica, in quanto compatibile e fatta salva l’applicazione di regole specifiche, anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. In generale, quindi, i dipendenti pubblici possono lavorare in modalità agile secondo modalità analoghe rispetto a quanto avviene nelle aziende private. Tuttavia, sono presenti alcune peculiarità. Ad esempio, la legge prevede che le amministrazioni pubbliche devono predisporre il piano organizzativo del lavoro agile (cd. POLA), individuando le modalità attuative dello smart working e prevedendo che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene, con la garanzia che gli smart worker non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Inoltre, secondo quanto previsto dalle linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, lo smart working nel settore pubblico deve mirare a garantire, tra l’altro: (i) il medesimo livello dei servizi resi ai cittadini tramite lavoro in presenza, (ii) la rotazione dei dipendenti autorizzati a prestare l’attività lavorativa in modalità agile, (iii) l’adozione di strumenti tecnologici in grado di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate durante lo smart working e (iv) lo smaltimento del lavoro arretrato eventualmente accumulato dall’ente di appartenenza. Per quanto riguarda l’accesso alle risorse digitali, i lavoratori agili devono connettersi ai database della pubblica amministrazione attraverso sistemi di gestione dell’identità digitale (e.g., lo SPID) che siano in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato e, in ogni caso, tramite sistemi di accesso alla rete in grado di garantire la protezione dei dati da qualsiasi minaccia esterna. In alternativa, si può ricorrere all’attivazione di una VPN (i.e., Virtual Private Network, una rete privata che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente. Anche la contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti pubblici può prevedere delle disposizioni di dettaglio. A titolo esemplificativo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali – sottoscritto in data 9 maggio 2022 – prevede che il lavoratore agile per svolgere la sua attività lavorativa deve valutare preventivamente la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza nonché la piena operatività della dotazione informatica fornita dalla pubblica amministrazione, adottando tutte le precauzioni necessarie a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattati dallo smart worker. La pubblica amministrazione è comunque tenuta a consegnare al lavoratore agile una specifica informativa in materia.
Avv. Alessio Amorelli – Studio Legale Laward Avvocati Associati