FAQ Tributario 3

Pubblicato
il 16 Febbraio 2023

3. Ci sono differenze nelle imposte dovute dal lavoratore autonomo se non ha una unica sede di svolgimento della prestazione di lavoro o se la prestazione è svolta al Sud?

Ai fini delle imposte dirette, la prestazione di attività lavorativa in diverse aree del territorio nazionale potrebbe determinare una modifica delle addizionali applicabili, qualora accompagnata da una modifica del domicilio fiscale. Nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa in Stati diversi dall’Italia suggeriamo di verificare la propria posizione con un professionista competente, in quanto la prestazione di attività all’estero per periodi prolungati potrebbe determinarne l’assoggettamento a imposta anche nello stato di svolgimento della prestazione lavorativa. 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese a titolo oneroso da soggetti passivi d’imposta.

 Sono generalmente rilevanti ai fini dell’assoggettamento ad imposta le prestazioni di servizi a titolo oneroso dei lavoratori autonomi se svolte in Italia; al contrario, le prestazioni del lavoratore dipendente a favore del proprio datore non sono soggette a IVA.

Le prestazioni di lavoro autonomo possono essere escluse dal campo di applicazione dell’IVA sia per effetto di particolari regimi impositivi (es. regime forfettario) sia in mancanza del presupposto territoriale (es. se non svolte in Italia).

Le regole di territorialità IVA fissate per le prestazioni di servizi si diversificano a seconda della natura del servizio reso (servizio “generico” o “specifico”), dello status del committente del servizio (soggetto passivo – B2B o “privato consumatore” – B2C) e del luogo di stabilimento del prestatore e del committente. Suggeriamo in ogni caso di rivolgersi ad un consulente competente per individuare se l’eventuale prestazione all’estero del servizio possa comportare una esclusione dei corrispettivi percepiti dal campo di applicazione dell’IVA.

L’applicazione dell’imposta sulle persone fisiche (vedi sopra, domanda 1) è tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale. Nondimeno esiste un regime agevolato applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, impegnandosi a permanere per almeno 5 anni, dopo essere stati residenti all’estero per almeno i due precedenti periodi d’imposta, la cui misura di applicazione  è ulteriormente ridotta in caso di trasferimento in una delle regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna). In particolare, al ricorrere dei presupposti, il regime prevede una detassazione del 90% (in luogo dell’ordinario 70%) dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, autonomo e assimilato e d’impresa per i primi 5 periodi d’imposta successivi al trasferimento. 

Periodicamente sono state introdotte misure di agevolazione sotto il profilo previdenziale (es. decontribuzione sud ex art. 27 del DL 104/2020), l’applicazione delle quali risulta tuttavia dubbia per attività lavorativa in smart working al sud per un datore di lavoro situato al di fuori delle aree agevolate: suggeriamo in ogni caso di rivolgersi sempre ad un professionista competente per individuarne l’applicabilità alla fattispecie concreta.

Avv. Cecilia Bonazza